CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE PER GLI STUDI POLITICO-COSTITUZIONALI E DI LEGISLAZIONE COMPARATA “G. RECCHIA”

Art. 1 (Denominazione-Costituzione-Sede)
E’ costituito il Centro di Ricerca Interdipartimentale per gli Studi Politico-costituzionali e di Legislazione comparata “G. Recchia” (C.R.I.S.P.E.L.) d’ora in poi denominato Centro, dal Dipartimento di Istituzioni Pubbliche, Economia e Società, dal Dipartimento di Studi Internazionali e dal Dipartimento di Storia e Teoria generale del Diritto.
Il Centro costituisce una struttura di ricerca cui possono afferire professori e ricercatori del Dipartimento di Storia e Teoria generale del Diritto, del Dipartimento di Studi Internazionali del Dipartimento di Istituzioni Pubbliche, Economia e Società dell’Università degli Studi Roma Tre.
Il Centro ha piena autonomia organizzativa e finanziaria.
Il Centro ha sede presso il Dipartimento di Istituzioni Pubbliche, Economia e Società dell'Università degli Studi Roma Tre.

Art. 2 (Scopi)
Lo scopo del Centro, costituito nell’ambito dell’Università degli Studi Roma Tre, è quello di promuovere e realizzare studi avanzati a carattere politico-costituzionale e di legislazione comparata.
Per il raggiungimento dei suoi scopi il Centro potrà, anche in collaborazione o per conto di altri soggetti, sviluppare e coordinare programmi di ricerca; svolgere attività di consulenza; promuovere conferenze, seminari, convegni; costituire banche dati e servizi bibliografici e di documentazione da rendere disponibili su rete informatica; costituire una rete informativa tra tutti gli studiosi; realizzare pubblicazioni specializzate, anche per diffondere i risultati delle ricerche; favorire la formazione di giovani studiosi, anche attraverso l’organizzazione di corsi di perfezionamento, di specializzazione, di stages, di corsi di alta formazione, l’istituzione e la gestione di borse di studio; favorire rapporti e promuovere collaborazioni – nel quadro delle proprie finalità – con istituzioni universitarie e soggetti culturali e scientifici nazionali, comunitari ed internazionali sia pubblici che privati.

Art. 3 (Organi)
Sono organi del Centro:
il Presidente onorario; il Direttore; il Direttore Vicario; la Giunta e il Consiglio.

Art. 4 (Presidente onorario)
Il Consiglio può nominare tra gli afferenti e gli aderenti al Centro un Presidente onorario. Il Presidente onorario dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Art. 5 (Consiglio)
Il Consiglio è costituito dai professori e dai ricercatori che afferiscono al Centro. Esso è presieduto dal Direttore e, in caso di assenza, dal suo Vicario. Il Consiglio determina le linee di attività del Centro, approva il programma annuale delle ricerche, il bilancio preventivo e il conto consuntivo.
Il Consiglio elegge il Direttore e la Giunta. Per tale adempimento il Consiglio viene convocato dal decano. La votazione deve svolgersi non più di 60 giorni prima della scadenza.

Art. 6 (Giunta)
La Giunta cura la programmazione delle attività scientifiche del centro e collabora con il Direttore nella gestione del Centro e nella realizzazione del programma annuale di attività. E’ composta da non più di 4 componenti (di norma due per ciascuno dei Dipartimenti interessati), oltre il Direttore e il Vicario. Essa, tra l’altro, approva le convenzioni e i rapporti contrattuali con l’esterno (dandone notizia ai componenti del Consiglio) e predispone, su proposta del Direttore, il bilancio preventivo, il conto consuntivo e il programma di attività per l’anno successivo.
La Giunta è presieduta dal Direttore e, in caso di assenza dal suo vicario.
I componenti della Giunta durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di una volta consecutivamente. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

Art. 7 (Direttore e Direttore Vicario)
Il Direttore è eletto dal Consiglio tra i professori di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno, e nominato con decreto del Rettore dell’Università degli studi Roma Tre. Egli dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per non più di una volta consecutivamente. Egli provvede, in particolare, a predisporre lo schema di bilancio preventivo e la proposta di programma annuale delle attività, nonché a dare attuazione alle delibere del Consiglio e della Giunta. E’ il consegnatario dei beni del Centro, coordina le attività e i servizi del Centro, ordina quanto occorre al suo funzionamento e sovrintende alla sua amministrazione, ed assume gli impegni finanziari, con potere di firma, per conto del Centro.
Il Direttore può delegare parte delle sue competenze a un vicario, scelto fra i componenti della Giunta. Il Direttore Vicario dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Art. 8 (Afferenza)
Afferiscono al Centro, in misura equilibrata tra i Dipartimenti, i professori e ricercatori dei Dipartimenti convenzionati che ne facciano richiesta al Direttore, dopo aver dato formale notizia al Dipartimento. Le afferenze sono deliberate dalla Giunta e divengono esecutive con decreto del Direttore qualora abbiano raccolto la maggioranza dei voti degli aventi diritto.
In caso di rigetto della domanda di afferenza da parte della Giunta, la domanda potrà essere sottoposta dall’interessato all’esame del Consiglio e si intenderà accolta qualora abbia raccolto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Le domande di afferenza dovranno essere motivate e documentate.

Art. 9 (Adesione di studiosi italiani e stranieri)
Al Centro possono aderire, senza acquisire titolo per partecipare agli organi decisionali, studiosi italiani e stranieri dei quali il Centro può avvalersi per specifici apporti.
Per le adesioni di cui sopra si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 8.

Art. 10 (Contratti e onvenzioni)
Per la realizzazione dei propri scopi il Centro potrà stipulare convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati ed avvalersi di collaborazioni esterne.
Mediante appositi contratti e convenzioni il Centro può fornire servizi a soggetti pubblici o privati nell’ambito delle finalità istituzionali.

Art. 11 (Risorse)
Le risorse del Centro, in relazione alle finalità da esso perseguite, sono inizialmente rappresentate:
- da eventuali contributi messi a disposizione da ciascuno dei Dipartimenti interessati;
- dagli apporti scientifici degli afferenti e aderenti;
- dalle strutture di ricerca (patrimonio librario, laboratorio informatico etc.) che i Dipartimenti interessati potranno mettere a disposizione dei propri membri afferenti al Centro per lo svolgimento delle specifiche finalità perseguite dal Centro.
Il Centro potrà operare anche mediante finanziamenti provenienti da parte dei Dipartimenti convenzionati sulla base del programma annuale delle attività e della valutazione di specifici progetti di ogni altra istituzione, nonché della relazione contabile e scientifica delle attività svolte nei singoli esercizi precedenti.
I professori e ricercatori dopo la loro adesione al Centro potranno scegliere se affidare al Centro stesso i finanziamenti extrauniversitari ricevuti per progetti coerenti con le sue finalità.
Contribuiranno, inoltre, alla gestione del Centro e faranno parte delle sue risorse qualora da esso acquisiti:
- fondi di ricerca del MIUR e del CNR;
- convenzioni, contratti e contributi di Organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato italiano, di Enti Locali, di soggetti pubblici e privati;
- proventi di attività per conto terzi;
- corrispettivi derivanti dalla vendita di proprie pubblicazioni e dalle attività realizzate anche nella didattica e nella organizzazione e promozione di attività culturali con le risorse del Centro;
- contributi di iscrizione a iniziative scientifiche, didattiche e formative di altro genere;
- atti di liberalità.

Art. 12 (Gestione)
La gestione del Centro spetta al Direttore e alla Giunta, coadiuvati, per gli aspetti amministrativi e contabili, dal personale del Dipartimento di Istituzioni Pubbliche, Economia e Società.
Il Direttore provvede agli impegni di spesa sul bilancio e ordina i pagamenti. Il Direttore stipula inoltre le convenzioni e i contratti relativi all’attività del Centro.
Per la gestione del Centro si applicano le norme del regolamento contabile di Ateneo.

Art. 13 (Scioglimento)
In caso di scioglimento del Centro le risorse disponibili verranno divise in parti uguali fra i Dipartimenti che lo hanno promosso.

Art. 14 (Revoca dell’adesione)
I professori e i ricercatori del Centro possono revocare la loro adesione, dandone comunicazione al Direttore con lettera r.r. con almeno 90 gg. di anticipo.
L’adesione cesserà alla fine dell’esercizio finanziario del Centro e non dovrà comunque comportare pregiudizio per le attività del Centro in cui il professore o il ricercatore interessato risulti coinvolto.
Le risorse comunque acquisite a titolo individuale verranno trasferite al Dipartimento di afferenza al termine dell’esercizio finanziario.

Art. 15 (Modifiche del Regolamento)
Le modifiche al presente regolamento possono essere proposte dal Direttore o dai due terzi degli afferenti al Centro. Le modifiche del regolamento dovranno essere sottoposte al Senato Accademico per l’approvazione definitiva.